Nel 2025 in Italia 23.367 operatori sanitari sono stati vittime di quasi 18mila aggressioni; la risposta più istintiva, immobilizzare, è anche quella giuridicamente più esposta.
I numeri: meno episodi, più persone colpite
Secondo l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie (Ministero della Salute), nel 2025 gli episodi sono stati quasi 18mila contro 18.392 nel 2024, ma gli operatori coinvolti sono saliti da circa 22mila a 23.367, cioè circa il 6% in più. Alcuni eventi coinvolgono più di un operatore.
(Fonti secondarie: Healthdesk, Sky TG24).
| Indicatore | Dato 2025 | Nota |
|---|---|---|
| Episodi di aggressione | quasi 18.000 | 2024: 18.392 |
| Operatori coinvolti | 23.367 | 2024: circa 22.000 |
| Tipo di aggressione | verbale 69%, fisica 25%, contro la proprietà 6% | |
| Professioni colpite | infermieri 55%, medici 16%, OSS 11%, altre 12% | l’ONSEPS ripartisce così le vittime |
| Genere | donne oltre il 60% delle vittime | nella maggior parte delle regioni |
| Contesti più critici | pronto soccorso, servizi psichiatrici, aree di degenza | |
| Autori | soprattutto pazienti, poi familiari e caregiver | |
| Lesioni gravi o gravissime perseguite | da circa 416 (media 2022-2024) a 1.096 | sintesi Healthdesk del dato ministeriale |

Il rapporto dell’Emilia-Romagna, che dispone di una piattaforma regionale di segnalazione, conferma il quadro: 2.715 eventi nel 2025 contro 2.682 nel 2024 (+1,2%), con i pazienti autori nel 68,3% dei casi e i familiari nel 23,8%. Gli infermieri colpiti sono il 59,6% delle vittime, pari al 5,5% di tutti gli infermieri della regione; i medici il 4,0% della categoria (ASSR Emilia-Romagna).
Due cautele. Sono dati di segnalazione: per il 2024 il Ministero parla di un aumento delle segnalazioni del 15%, quindi una parte della crescita misura una maggiore emersione, non più violenza (MSD Salute). E nel dato emiliano la violenza verbale è presente nell’89,1% degli eventi e quella fisica nel 28,1%: un evento può contenere più tipi.
Il dato che conta per chi lavora in reparto: due aggressioni su tre restano verbali. È la fase in cui la comunicazione può ancora cambiare l’esito.
Il quadro normativo: la legge reprime, la Raccomandazione previene
I due testi di riferimento lavorano a monte e a valle dell’aggressione.
- Legge 14 agosto 2020, n. 113, “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”, in vigore dal 24 settembre 2020. Introduce un’aggravante all’art. 61 del codice penale per violenza o minaccia in danno di chi esercita una professione sanitaria “a causa o nell’esercizio” di essa, rende procedibili d’ufficio percosse e lesioni quando l’aggravante è contestata e prevede una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro per condotte offensive, violente, ingiuriose o moleste (Edotto). La legge interviene soprattutto sul piano della tutela giuridica e della responsabilità in caso di aggressione.
- La Raccomandazione ministeriale n. 8, aggiornata a novembre 2025, interviene invece soprattutto sul piano organizzativo e preventivo: “precauzioni universali della violenza” (controllo di sé, gestione della postura e della prossemica), de-escalation verbale descritta in un allegato, formazione estesa anche al personale amministrativo e di vigilanza, programmi annuali di prevenzione con gruppi multidisciplinari, registri degli episodi, segnalazione degli eventi sentinella al sistema SIMES e supporto psicologico agli operatori aggrediti. La de-escalation vi è definita “la risposta di prima linea a potenziali situazioni di crisi” (MSD Salute).
l messaggio organizzativo è chiaro: la gestione della violenza non può essere affidata alla sola capacità dell’operatore di reagire fisicamente. La prevenzione, la de-escalation, l’organizzazione del lavoro e la possibilità di chiedere supporto fanno parte della prima linea di sicurezza.
Contenimento e contenzione: non è solo una questione di parole
Il termine contenimento è utilizzato nella pratica con significati diversi. Può indicare una strategia relazionale o ambientale, ma anche un intervento fisico breve finalizzato a interrompere un’aggressione. Contenzione, invece, indica più propriamente una misura restrittiva della libertà di movimento.
Il confine non passa dalla parola usata per descrivere l’intervento. Passa dalla situazione concreta, dalla finalità, dalla necessità, dalla proporzionalità e dal tempo per cui la restrizione viene mantenuta.
Per non confondere i piani conviene ragionare per livelli. Non è una classificazione giuridica né una tassonomia clinica ufficiale: è uno schema operativo proposto per distinguere tre situazioni che nella pratica vengono talvolta confuse.
| Livello | Esempi | Come lo leggono i testi |
|---|---|---|
| 1. Contenimento verbale, relazionale, ambientale | de-escalation, distanza, riduzione degli stimoli, presenza di più operatori | non limita il movimento: è prevenzione, e la Raccomandazione n. 8 lo mette in prima linea |
| 2. Intervento fisico breve in emergenza | blocco manuale momentaneo per proteggere sé o altri | può costituire una restrizione della libertà personale e richiede quindi una valutazione giuridica concreta della necessità, dell’attualità del pericolo e della proporzionalità dell’intervento. (art. 54 c.p.) |
| 3. Contenzione come misura protratta | fasce, mezzi meccanici, sedazione per limitare il movimento | non è atto terapeutico, ha solo funzione cautelare, eccezionale e temporanea |
Il punto di attenzione è il livello 2. Chiamarlo “contenimento” non lo sottrae al quadro giuridico della contenzione: è ragionevole attendersi che si guardi a ciò che è accaduto, per quanto tempo, con quale necessità e con quale proporzione, più che al nome usato. Questo è un punto da far valutare a un giurista della sanità prima di impostare una formazione che includa tecniche fisiche.
La contenzione: cosa dicono giudici, deontologia e bioetica
Cassazione. Nella sentenza Cass. pen., Sez. V, 20 giugno 2018, n. 50497 (caso Mastrogiovanni), la Corte afferma che la contenzione non è un atto medico, perché non cura, e ha “mera funzione cautelare” in quanto presidio di restrizione della libertà personale. La sua liceità si regge sullo stato di necessità (art. 54 c.p.), che richiede un pericolo attuale di danno grave, l’assenza di alternative e la proporzione tra misura e pericolo. La contenzione meccanica non può essere utilizzata in via meramente precauzionale, in assenza di un pericolo attuale e concreto. (art. 605 c.p.) (Quotidiano Sanità).
Il caso. Nel luglio 2009 Francesco Mastrogiovanni, 58 anni, fu ricoverato in un SPDC campano in TSO e rimase legato ai quattro arti per oltre 80 ore. Morì durante il ricovero. Il Tribunale di Vallo della Lucania condannò i medici per sequestro di persona, ritenendo la contenzione priva di fondamento medico-scientifico e giuridico (Quotidiano Sanità).
Deontologia. L’art. 35 del Codice deontologico degli infermieri (FNOPI, 2019) stabilisce che la contenzione “non è atto terapeutico” e ha “esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea” (Quotidiano Sanità).
Bioetica. Il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 2015 sulla contenzione meccanica di pazienti psichiatrici e anziani la definisce una violazione dei diritti fondamentali e un residuo di cultura manicomiale, e sostiene che “si può fare a meno di legare le persone”. Indica come fattore decisivo la cultura organizzativa e l’atteggiamento del personale più della gravità dei pazienti, e chiede monitoraggio, documentazione di motivi e durata, e formazione (CNB, abstract).
Quanto è diffusa. I dati nazionali sono scarsi e datati.
| Dato | Valore | Limite |
|---|---|---|
| SPDC che usavano la contenzione meccanica (studio ProgresAcuti, 2003-2004) | 70% | dato vecchio di vent’anni |
| SPDC “a porte aperte” senza contenzione | 20 su 320 | stesso studio |
| Contenzioni praticate ogni anno in Italia | circa 12mila | stima giornalistica del Fatto Quotidiano, dicembre 2024, non un dato ufficiale |
Fonti: Senato per i primi due valori, Il Fatto Quotidiano per il terzo. Lo stesso documento parlamentare, del 2017, rilevava che nell’ordinamento non esisteva una norma specifica sulla contenzione meccanica: lo stato attuale della normativa va verificato.
Cosa fare in pratica: l’ordine conta
Messi insieme, i testi disegnano una sequenza. Il contenimento fisico, quando serve, è l’ultimo passo e non il primo.
- Riconoscere presto. Il 69% delle aggressioni è verbale: è la finestra in cui si agisce. La Raccomandazione n. 8 parte da sé stessi: controllo di sé, postura, prossemica.
- De-escalation verbale e ambientale per prima. È la “risposta di prima linea” indicata dal Ministero, e non limita la libertà di movimento di nessuno.
- Squadra e rinforzi prima dell’esplosione. Chiamare aiuto quando la tensione sale, non dopo il danno; è un lavoro di coordinamento, non di forza.
- Se un intervento fisico è inevitabile, tenerlo nei confini dello stato di necessità. Pericolo attuale, nessuna alternativa, misura proporzionata, interrotta appena il pericolo cessa. Mai a titolo preventivo.
- Documentare. Motivo, durata e modalità di ogni restrizione: lo chiedono il codice deontologico degli infermieri e il CNB.
- Segnalare e sostenere. Registrare l’episodio, inviare gli eventi sentinella al SIMES, offrire supporto psicologico a chi è stato aggredito.
La formazione serve soprattutto ai passaggi 1-3, perché sono quelli che evitano di arrivare al passaggio 4. Il corso ECM in presenza di 8 ore, con gruppi fino a 20 partecipanti e simulazioni pratiche, lavora su questa sequenza: vedi il programma.
Fonti
- Healthdesk, Aggressioni ai sanitari, quasi 18mila episodi nel 2025 (dati ONSEPS, 12 marzo 2026)
- Sky TG24, Aggressioni a medici e infermieri, nel 2025 picchiati o minacciati 23mila operatori
- MSD Salute, Aggressioni a operatori sanitari: il Ministero aggiorna la Raccomandazione (novembre 2025)
- ASSR Emilia-Romagna, Aggressioni a operatori sanitari in ER 2024-25
- Edotto, Tutela medici e sanitari: Legge 113/2020 in Gazzetta Ufficiale
- Quotidiano Sanità, Legare i pazienti? Liceità e illiceità giuridica e deontologica della contenzione
- Quotidiano Sanità, Contenere i pazienti è lecito? Il caso di Francesco Mastrogiovanni
- CNB, La contenzione: problemi bioetici (abstract, 2015)
- Senato, Doc. XXII n. 38, XVII legislatura (2017)
- Il Fatto Quotidiano, Contenzione meccanica (8 dicembre 2024)
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